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FONDO PLURIAZIENDALE E VANTAGGI FISCALI

Quadro tecnico-legislativo

L’ex-art 51, comma 2 lett a del TUIR 917/86 prevede che non costituiscono reddito per il dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n.141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 .

Il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha istituito con decreto del 26/10/2009 (GU n. 12 del 16/01/2010) l’Anagrafe dei Fondi Sanitari. Tale normativa sostituisce l’art. 51 del TUIR mantenendone gli effetti.

Il Fondo Pluriazendale di Insieme Salute è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.

A CARICO ENTE
A CARICO DIPENDENTE
TRATTAMENTO FISCALE / CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTI DIPENDENTI
L’ente versa i contributi a Insieme SaluteIl contributo versato è deducibile dal reddito d’impresa;
Non entra nella retribuzione imponibile Inps;
Non viene inserito nella retribuzione valida ai fini IRPEF;
L’ente versa all’Inps un contributo di solidarietà del 10%.
CONTRIBUTI FAMIGLIARI
L’ente trattiene gli importi dalla busta paga del dipendente e li versa a Insieme SaluteIl contributo versato NON COSTITUISCE REDDITO PER IL LAVORATORE con risparmio fiscale pari all’aliquota IRPEF marginale.

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